Il
presente elenco regionale dei prezzi va applicato nell’esecuzione di opere
pubbliche realizzate sul territorio regionale e si riferisce a lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Al
fine di tenere conto di condizioni particolarmente favorevoli nella
realizzazione delle opere, ovvero di particolari disagi inerenti tipologie di
lavorazioni o caratteristiche del cantiere, il progettista può variare i
singoli prezzi, dandone giustificate motivazioni sulla base di specifiche analisi.
Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri
storici (zone omogenee “A” individuate dal P.R.G. o dal P. di F. - D.M. 2
aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel capitoli 3 (VESPAI - MURATURE -
OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO ACCIAIO – VETROCEMENTO), nel capitolo 5
(SOLAI E COPERTURE), nel capitolo 11 (CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI) e
nel paragrafo 6.1 (INTONACI,
RIPRISTINI, STILATURE E STUCCATURE) debbono essere aumentati del 10% (dieci per
cento).
Le
modifiche apportate al prezziario e le relative motivazioni saranno riportate
nell’atto di approvazione del progetto.
L’adozione
di prezzi non previsti nella presente pubblicazione deve essere determinata
sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori
consimili compresi nel presente elenco.
I
prezzi applicati sono soggetti all’offerta di gara secondo le normali procedure
di affidamento dei lavori.
I
prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di
materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d’opera
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le norme del
buon costruire.
In
essi sono inoltre comprese le quote per spese generali ed utili all’impresa
nella misura complessiva del 26,50 (per cento) nonché il compenso per tutti gli
oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, in
particolare: mezzi d’opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro
lavorazione, sfrido ed impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea
di suoli pubblici, di depositi e di passaggio; spese provvisionali, ove
occorrono, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc..
Nelle singole voci, anche se non
specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia
diversamente precisato dovrà intendersi compreso tutto quanto non è
esplicitamente escluso per l’esecuzione delle opere.
Per i
lavori in economia, salvo diversa indicazione di capitolato, si farà ricorso ai
costi della mano d’opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli rilevati
dalla Commissione regionale di cui alla circolare del Ministero del LL.PP. n.
505 del 28 gennaio 1977, periodicamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione, riferiti al momento dell’effettiva esecuzione dei lavori,
tenendo presente che essi vanno maggiorati (oltre che degli oneri di trasporto,
carico o scarico per quelli relativi alla produzione) del 26,50 per cento per
spese generali e utile d’impresa senza applicazione dell’eventuale aumento d’asta
ma, con l’applicazione del ribasso d’asta sulla quota delle spese generali e
utile d’impresa del 26,50 per cento.